Consulenti e collaboratori

L'art. 15, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 33/2013 prevede:
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  le  pubbliche amministrazioni pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti  informazioni relative ai titolari di incarichi  amministrativi  di  vertice  e  di incarichi dirigenziali, a  qualsiasi  titolo  conferiti,  nonche'  di collaborazione o consulenza: 
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
b) il curriculum vitae; 
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o  la  titolarita' di cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; 
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o  di  collaborazione,  con  specifica  evidenza  delle eventuali  componenti  variabili  o  legate  alla   valutazione   del
risultato.  
2. La pubblicazione degli estremi degli  atti  di  conferimento  di incarichi   dirigenziali   a   soggetti   estranei   alla    pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso,  completi  di indicazione dei soggetti percettori, della  ragione  dell'incarico  e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica  dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14,  secondo  periodo, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   e   successive modificazioni,  sono  condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia dell'atto  e  per  la  liquidazione   dei   relativi   compensi.   Le amministrazioni pubblicano e  mantengono  aggiornati  sui  rispettivi siti  istituzionali  gli  elenchi  dei  propri  consulenti  indicando l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico.  Il  Dipartimento della  funzione  pubblica  consente  la  consultazione,   anche   per nominativo, dei dati di cui al presente comma. 
 
In sintesi, ai fini dell'efficacia dell'incarico e della liquidazione dei compensi è necessaria la pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione e la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
 
Gli incarichi legali, conferiti ad Avvocati che rappresentano il Comune di Arese nei procedimenti giudiziari, rientrano nella categoria delle collaborazioni.
 
Per accedere all'area che raccoglie tutti i dati previsti per legge in riferimento agli incarichi legali clicca qui.

In allegato, è possibile prendere visione dell'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (art. 53, c. 14, D. Lgs. n. 165/2001) e dell'elenco - in forma tabellare - degli incarichi legali (e/o relative integrazioni) conferiti per la rappresentanza giudiziale del Comune di Arese.

E' possibile consultare lo storico diviso per anni attraverso i link sotto riportati.

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